Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. Per ottenere il congedo di maternità è obbligatorio presentare la domanda di maternità all'INPS.
Il congedo e l'indennità di maternità spettano a:
Nelle seguenti circostanze sarà il padre che potrà usufruire del congedo e dell'indennità di paternità:
Il congedo di maternità inizia a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai tre mesi successivi al parto. Il periodo di astensione potrebbe essere superiore ai 2 mesi nel caso in cui l'ASL locale valutasse la gravidanza come a rischio o se la Direzione territoriale del lavoro considerasse le mansioni come incompatibili con la gravidanza. In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità.
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità.
La domanda di maternità può essere presentata all’Inps telematicamente presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) o i patronati come Patronato.com.
Per richiedere l'indennità di maternità sono necessarie le seguenti informazioni del dichiarante: